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Canone Rai in bolletta

Autore: cafromaeur

La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016) prevede il pagamento rateale del Canone RAI ordinario con addebito sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.

Il Canone Rai ordinario, quindi, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e il suo importo, per il 2016, è di 100 euro (contro i 113,50 euro dovuti nel 2015).

Addebito del canone Rai in bolletta dal 1° luglio 2016

In ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in bolletta dal 1° luglio 2016.

Nella prima fattura della società elettrica successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti).

Dal 2017 il Canone RAI sarà invece diviso in 10 rate da 10 euro da gennaio a ottobre (quindi si tratterà di 20 euro a bolletta e non si pagherà l'ultimo bimestre dell'anno).

Per chi ha l’addebito della bolletta sul conto corrente bancario o postale, l’opzione si intende estesa anche al pagamento del Canone TV.

Resta salva la facoltà del correntista di revocare l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto.

Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento televisivo per suggellamento dell’apparecchio; ossia l’abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio.

Chi deve pagare

L’obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal Regio Decreto Legge n. 246/38, (“Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”) le cui disposizioni sono state in parte modificate dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Presupposto dell’imposta resta la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

La novità consiste nel fatto che da quest’anno la detenzione o l’utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive si presume:

  • dall’intestazione di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

In ogni caso il canone di abbonamento alla televisione “per uso privato”:

  • è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti - nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora - dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89.

La detenzione esclusiva in ambito familiare di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

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