Documenti da presentare al nostro ufficio
• Certificato di morte in originale;
• dichiarazione sostitutiva atto notorio in originale con marca da bollo € 16,00;
• fotocopia del documento di identità e codice fiscale del de cuius;
• fotocopia del documento di identità e codice fiscale di tutti gli eredi;
• copia autentica del testamento in presenza di successione testamentaria;
• atto di rinuncia all'eredità (redatto da un cancelliere del tribunale o da notaio), qualora una degli eredi non voglia accettare l'eredità
Catasto
• visure catastali e/o fotocopia atti di provenienza relativi ai beni immobili (fabbricati e/o terreni) posseduti dal deceduto;
• per i terreni, certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune dove è ubicato il terreno;
• copia atti notarili relativi a donazioni poste in essere dal deceduto nell'arco della vita;
Banca/Posta
• certificazione del patrimonio mobiliare del de cuius alla data del decesso;
• copia atti notarili relativi a donazioni poste in essere dal deceduto nell'arco della vita;
Normativa e prassi
La successione a causa di morte è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano disciplinato dal Codice civile, Libro II, Titolo I
Quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti rimane privo di titolare per effetto della sua morte si apre la successione attraverso la quale uno o più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius, esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale.
Obbligo a presentare la dichiarazione di successione
• I chiamati a titolo di erede, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato
• i legatari
• gli amministratori di eredità
• i curatori di eredità giacente
• gli esecutori testamentari
• gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o di morte presunta.
Tali soggetti devono presentare una sola dichiarazione. Infatti l'obbligo di presentazione è solidale tra tutti gli obbligati e si considera soddisfatto anche quando vi provveda uno solo di essi.
Esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità “è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare” così modificato dal decreto legislativo n. 175/2014.
Modello e termini di presentazione
Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione può essere presentata telematicamente tramite il software di compilazione SuccessioniOnLine rilasciato dell'Agenzia delle Entrate. La presentazione telematica vale anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici del Territorio per perfezionare la pratica. L'applicativo consente:
- di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello
- di calcolare automaticamente le somme dovute per le formalità ipotecarie e ipocatastali, che sono possibili da pagare con addebito sul conto corrente
Dal 1° gennaio 2018 la via telematica diventerà l'unica percorribile.
Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo così come di seguito indicato.
La dichiarazione di successione deve essere redatta sul Modello 4
In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulterà nulla.
In linea generale la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di decesso salvo alcune eccezioni a tale termine.
La dichiarazione di successione può essere presentata presso l'ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso vale il giorno di consegna all'ufficio postale), in tante copie in modo che vi sia:
• una copia per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
• una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione IMU/TASI;
• una copia per ogni Ufficio dell'Agenzia del Territorio competente in base agli immobili che cadono in successione;
• una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari.
Attenzione
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Imposte
L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il Modello F23
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Sul valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell’asse ereditario si applicano le seguenti aliquote:
• 4% per i coniugi ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti, ecc.), con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
• 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario;
• 6%, senza franchigia, per i parenti in linea collaterale fino al 4° grado (zii, cugini, ecc.) e gli affini sino al 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.);
• 8%, senza franchigia, per tutti gli altri soggetti.
Le successioni di beni immobili sono invece soggette alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione, sempre mediante il Modello F23.
Dal 1° aprile 2016, le predette imposte possono essere versate anche tramite Modello F24 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 - Prot. 40892).
Tuttavia, il Modello F23 potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1° gennaio 2017 i predetti tributi possono essere versati solo tramite Modello F24.
Tale nuova misura rappresenta un ulteriore step nel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti attuato da diversi anni dalle Entrate.
Con la successiva Risoluzione n. 16/E/2016 la stessa Amministrazione Finanziaria ha istituito anche i codici tributo da utilizzare nel Modello F24.
Tutti i codici tributo istituiti sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Codici da utilizzare per il versamento con il Modello F24” e sono operativi dal 1° aprile 2016.
La tabella che segue, riepiloga i nuovi codici tributo e quelli che possono continuare ad essere utilizzati nel Modello F23 fino al 31 dicembre 2016.
Codice tributo F24 | Descrizione | Codice tributo F23 corrispondente |
1530 | Imposta ipotecaria | 649T |
1531 | Imposta catastale | 737T |
1532 | Tassa ipotecaria | 778T |
1533 | Imposta di bollo | 456T |
1534 | Imposta sostitutiva INVIM | 722T |
1535 | Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997” | 674T |
1536 | Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997” | 675T |
1537 | Successioni - Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 | Andavano sommati all’imposta dovuta |
La Risoluzione non indica alcun codice per quanto riguarda il versamento dei tributi speciali i quali variano a seconda dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui occorre registrare la dichiarazione di successione (per cui si consiglia di contattare l’Agenzia di riferimento). Per il Modello F23 il codice tributo è 964T. |
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