EMERGENZA COVID-19
L'art.36 del DPCM del 16 marzo 2020 prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Pertanto il MAV del primo trimestre avente scadenza il 10.04.2020 può essere versato entro il 10.06.2020.
Sempre più di frequente le famiglie manifestano la necessità di avere un supporto, presso la propria abitazione o quella di un loro familiare, che le aiuti nello svolgimento delle mansioni di carattere quotidiano.
Il nostro studio offre consulenza e supporto a 360 gradi nell'assunzione, variazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico e nella compilazione dei prospetti paga mensili e dei MAV trimestrali di versamento dei contributi, garantendo il rispetto dei diritti e dei doveri riconosciuti dal CCNL Lavoro Domestico.
Presso di noi potrete:
- effettuare le comunicazioni obbligatorie INPS;
- predisporre il contratto di assunzione nel rispetto del CCNL in vigore;
- compilare i prospetti paga mensili ed il modello CUD;
- calcolare i contributi previdenziali e stampare trimestralmente i MAV per il versamento all'INPS;
- gestire ferie, malattia, maternità, infortunio;
- predisporre, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, il prospetto del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e la liquidazione delle competenze maturate.
Comunicazioni Inps
Le comunicazioni obbligatorie che regolano il rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS:
- tramite il numero verde INPS 803.164, con il codice PIN rilasciato dall'INPS
- online sul sito www.inps.it con il codice PIN rilasciato dall'INPS
- tramite professionisti e/o soggetti abilitati al servizio
Termini di presentazione
Instaurazione rapporto di lavoro: entro le ore 24 del giorno che precede l'inizio del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro, fino ad € 500, per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l'assunzione.
Variazione contrattuale rapporto di lavoro in essere: contestualmente variazione stessa (ore settimanali, mansioni e retribuzione).
Proroga / Trasformazione / Cessazione rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall'evento
Documenti da presentare presso i nostri uffici
In caso di assunzione è necessario presentare, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:
- codice fiscale
- documento d'identità in corso di validità
- permesso di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, e/o carta di soggiorno in presenza di soggetti extra-comunitari
- indirizzo di residenza (è sufficiente un'autocertificazione)
- numero di telefono
- dati assistito, se non coincidenti con i dati del datore di lavoro
Negli altri casi è necessario fornire relativamente al rapporto di lavoro da esaminare uno dei seguenti documenti:
- il precedente UNILAV
- un qualsiasi MAV pagato per tale rapporto di lavoro
- la lettera da parte dell'Inps in cui si attesta la validità del rapporto di lavoro
Contributi
I contributi previdenziali vanno versati per trimesti solari e tramite le seguenti modalità:
- Bollettino MAV (pagamento mediante avviso);
- Presso i circuiti aderenti alle "Reti Amiche";
- Carta di credito, online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi Online;
- Carta di credito, tramite il Contact Center dell'INPS, numero verde gratuito 803.164.
Le scadenze di versamento sono:
- 1-10 aprile, I trimestre;
- 1-10 luglio, II trimestre;
- 1-10 ottobre, III trimestre;
- 1-10 gennaio, IV trimestre.
In caso di cessazione del rapporto il versamento va effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione. In tal caso il MAV va obbligatoriamente ristampato in quanto sullo stesso deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto.
Quanto pagare
A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro (comma 28, art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92), ha introdotto l'applicazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro per i rapporti a tempo determinato, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
La circolare INPS n. 17 pubblicata il 6 febbraio 2020 fornisce le nuove tabelle per il calcolo dei contributi che i datori di lavoro dovranno versare entro le consuete scadenze per i collaboratori familiari alle proprie dipendenze.
Retribuzioni 2020
Dal 01.01.2020 sono stati comunicati i nuovi minimi retributivi.
Agevolazioni fiscali per il datore di lavoro
Assunzione "Colf": il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a suo carico. L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
Assunzione "Assistente familiare (Badante)": il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di € 2.100,00 l'anno.
telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ricevute di versamento relative all’acquisto dei voucher;
- copia del voucher consegnati al prestatore (nel caso diutilizzo di voucher cartaceo);
- documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (in caso di voucher telematico);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.