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Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnala:

• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
• l’aumento della percentuale (dal 4 all’8% ) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
• l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Quali sono le spese oggetto della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie

Gli interventi coperti dalla detrazione sono quelli per manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, restauri conservativi, ristrutturazioni ordinarie e straordinarie sulle parti comuni di edifici residenziali, posti auto, barriere architettoniche, lavori di cablatura del condominio e gli interventi di messa in sicurezza contro i furti.

A chi spettano le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Quanto si può detrarre per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione d’imposta prevista è pari al:

50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
36 per cento per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.
La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:

euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2005 al 25 giugno 2012;
euro 96.000,00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

La Legge di bilancio 2017 (comma 2 lett.c) prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2017 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000€. La manovra 2017, nel rispetto di particolari condizioni ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili).

Bonus mobili ed elettrodomestici nelle ristrutturazioni edilizie

La Legge di bilancio proroga anche per il 2017 il c.d bonus mobili.

Il bonus si configura dal punto di vista fiscale come una detrazione riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

La detrazione pari al 50%, va ripartita in dieci quote annuali di uguale importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

I contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro per interventi di ristrutturazioni edilizie iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione (nuovo comma 2 dell’articolo 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63).

Le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Ai fini della richiesta del beneficio fiscale il contribuente, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, indicando:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come precisato nella Circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

È inoltre consentito disporre il pagamento mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

Come accedere alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Per ottenere l’agevolazione fiscale bisogna aver effettuato il pagamento dei lavori tramite bonifico bancario o postale indicando:

• causale del versamento completa gli estremi della fattura e riferimento alla normativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
• codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione (se più persone dividono la spesa e usufruiscono della detrazione, indicare i relativi codici fiscali);
• numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta/professionista che realizza i lavori).

Il bonifico parlante è l’unico metodo di pagamento possibile per ottenere la detrazione per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, mentre per il bonus mobili è ammesso anche il pagamento con carte di credito o bancomat. Nel caso del bonus mobili, però, bisogna conservare anche la documentazione di addebito in conto corrente.

Il contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico e tutte le ricevute fiscali relative alle spese di ristrutturazione sostenute, per poterle esibire in caso di controlli e verifiche del Fisco. Nel caso in cui i lavori siano effettuati su aree comuni condominiali, il bonifico parlante indicherà oltre al codice fiscale del condominio anche quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Link utili agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Normativa e prassi agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

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