Dal 15 maggio il nostro Studio sarà lieto di ricevervi in Via Tommaso Arcidiacono n.74
per fornirvi l'adeguata assistenza professionale alla compilazione e all'invio della vostra dichiarazione dei redditi (modello 730/2021 o Redditi PF2021).
Purtroppo la situazione emergenziale e di contenimento del virus Covid-19 che noi tutti stiamo vivendo ci vede obbligati a seguire il protocollo disposto nell’allegato 6 del DPCM 26.04.2020 al fine di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Consapevoli che la vostra salute ed il vostro tempo sono preziosi si chiede la cortesia di contattarci al numero 06.94516190 per poterci accordare sulle diverse modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 che il ns Studio offre.
Certi di fare cosa gradita vi alleghiamo l'elenco 730_2021 in cui risultano i documenti necessari e utili al completamento della dichiarazione e dei redditi 730.
I LAVORATORI CHE HANNO PERCEPITO INTEGRAZIONI SALARIALI INPS (DISOCCUPAZIONE-CIG-CIGO-CIGD-CIGS-FIS-CISOA) SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 PRELEVANDO DAL SITO WEB INPS LA RELATIVA CERTIFICAZIONE UNICA.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati.
Il contribuente può conseguire il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione a partire dal mese di luglio (per i pensionati dal mese di agosto o di settembre). Per quanto riguarda il versamento di importi, queste vengono trattenute dalla retribuzione (dal mese di luglio) o dalla pensione (dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sezione II del quadro D.);
• redditi di capitale;
• redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato.
Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e che nel 2019 non hanno un sostituto d'imposta che possa attuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
Vedi anche: