Premio per i dipendenti Euro 100,00 ex ART.63 D.L. 18/2020 - "Cura Italia"
L’articolo 63 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha previsto l’erogazione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.
La corresponsione del premio prevede che vengano rispettati due requisiti:
- requisito soggettivo: i lavoratori dipendenti devono essere titolari, nel periodo d’imposta 2019, di reddito di lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 1, Tuir, per un ammontare non superiore a 40.000 euro.
- requisito oggettivo: il premio è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di marzo 2020 e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio viene erogato direttamente dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il mese di dicembre.
Lo stesso non è assoggettato ad imposizione fiscale per il percipiente.
Il meccanismo di fruizione è il seguente:
- il datore di lavoro, verificata la spettanza del premio, eroga in busta paga la somma di 100 euro al dipendente senza assoggettarla a ritenute fiscali e contributive;
- il premio erogato viene recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione attraverso la fruizione di un credito d’imposta.
Con risoluzione 17/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici”:
- codice “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 18/2020” per l’utilizzo mediante modello F24;
- codice “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 18/2020” per l’utilizzo mediante modello F24 “enti pubblici”.
In merito alla modalità di calcolo e di fruizione del premio spettante ai lavoratori dipendenti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2020, ha chiarito che:
- al fine del calcolo complessivo dei giorni utili alla determinazione dell’importo del bonus rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili previste contrattualmente (risposta n.4.1);
- il premio spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, presso la sede di lavoro (risposta n. 4.2);
- il premio deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, in quanto i dipendenti hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto(risposta n. 4.3);
- indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile deve essere determinato in ragione della prestazione effettivamente prestata presso la propria sede. Pertanto non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa (risposta n. 4.4);
- i giorni lavorati in smart working non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’ammontare del premio (risposta n. 4.5);
- ai fini del computo del reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve essere considerato il reddito assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (risposta n. 4.6);
- l’incentivo è riconosciuto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro dicembre 2020 (risposta n. 4.7);
- qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una
autocertificazione in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (risposta n. 4.8).
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