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Cassa integrazione per emergenza Covid-19

Autore: Ilaria

Quando sarà pagata la cassa integrazione per emergenza Covid-19. Risposte alle domande frequenti.

cassa integrazione

La Cassa integrazione

Nel mese di marzo, gran parte dei lavoratori dipendenti sono stati collocati in Cassa Integrazione, dopo più di un mese da quel giorno, la domanda frequente che viene rivolta a datori di lavoro e Consulenti è: Quando sarà pagato il trattamento salariale?

Prima di tutto, occorre precisare che il D.L. n.18/2020 ha esteso le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, istituendo diversi interventi “straordinari” in base alle caratteristiche aziendali:

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

per le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di cui all’elenco inserito all’art. 10 del  D.Lgs.148/2015.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

Fondo di solidarietà bilaterale

dell’artigianato (FSBA) per gli artigiani identificati con il codice di autorizzazione Inps “7B” (indipendentemente dalla regolarità contributiva).

OSSERVA - la Cassa integrazione per emergenza Covid-19, salvo che per la Cassa in deroga per cui non è consentito l’anticipo, può essere pagata dal datore di lavoro, direttamente in busta paga, compensando poi l’importo erogato mediante F24 o, in alternativa, è possibile optare per il pagamento diretto da parte dell’INPS.

E’ evidente che in questo momento di emergenza sanitaria, con gran parte delle attività chiuse per decreto, la mancanza di liquidità non favorisce la scelta di anticipo del trattamento, pertanto, occorre attendere la liquidazione da parte dell’Istituto previdenziale.

A più di un mese dall’inizio della prestazione, i dipendenti chiedono quando gli sarà possibile ricevere lo stipendio.

L’Iter di presentazione delle domande per la cassa integrazione (Covid-19)

Per poter rispondere a questa domanda, è necessario riepilogare brevemente il complesso iter burocratico che ci sta occupando sin dall’inizio di marzo.

Identificato il trattamento salariale dedicato alla singola azienda e informate le organizzazioni sindacali, così come previsto dal decreto legge, le casse integrazioni per coronavirus vanno presentate sugli appositi portali:


  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – portale INPS
  • Fondo di integrazione salariale (FIS) – portale INPS
  • Cassa integrazione in deroga (CIGD) – portale Regionale
  • Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) – portale del Fondo

Terminati gli invii, occorre attendere il provvedimento di autorizzazione all’ammortizzatore sociale da parte dell’INPS, in modo da poter trasmettere il modello telematico SR41, che contiene, tra le altre cose, le coordinate Iban del lavoratore su cui effettuare il pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto, nonché i dati utili per il conseguente accredito della contribuzione figurativa.

Il modello SR41 può essere trasmesso solo in una fase successiva, in quanto, all’atto della compilazione, permane l’obbligo di indicare il numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione.

Per chiudere il cerchio, è necessario trasmettere all’INPS il flusso Uniemens. Ogni mese, il datore di lavoro, deve inviare  un flusso informativo chiamato appunto Uniemens, che contiene il riepilogo dei dati retributivi e contributivi dei singoli dipendenti.


Quindi, per riassumere:
Invio del trattamento salariale;
Attesa del provvedimento di autorizzazione;
Trasmissione del modello SR41;
Inoltro del flusso Uniemens;
Pagamento della prestazione da parte dell’INPS.

Anticipo del trattamento da parte delle Banche per la cassa integrazione emergenza Covid-19.

Come è comprensibile immagine, l’iter burocratico appena decritto necessita di tempi tecnici piuttosto lunghi, consapevole di questo, il Governo, per favorire un accesso più rapido al denaro da parte dei lavoratori dipendenti, ha previsto la possibilità di far anticipare i trattamenti di cassa integrazione per covid-19 da parte delle banche, sottoscrivendo un accordo con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

La Convenzione, condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro

La Convenzione, condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra l’ABI e le parti sociali, definisce le modalità semplificate per consentire l’accredito dell’importo di 1.400 €, determinato tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale pari a 9 settimane ed in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro.


La convenzione siglata, deve poi essere recepita dai vari istituti bancari, che dovranno assicurare a loro volta, linee attuative snelle ed omogenee:
Le banche possono anticipare massimo € 1.400,00, ma esclusivamente in favore dei lavoratori a zero ore, ovvero, lavoratori sospesi dalla prestazione dell’attività lavorativa.
La banca ha la facoltà di valutare il merito creditizio del lavoratore, verificando, ad esempio, il puntuale pagamento di altre rate o prestiti.
Per vedersi accreditare l’importo, è spesso richiesta l’apertura di un conto corrente dedicato, secondo le condizioni che la banca riterrà più opportune.
Trattandosi a tutti gli effetti di un prestito, occorre sottoscrivere la responsabilità solidale del lavoratore e del datore di lavoro, ciò significa, che in caso di mancato accoglimento della domanda di cassa integrazione per coronavirus, saranno responsabili solidali a copertura del prestito.
In alcuni casi, oltre alla modulistica utile ad istruire la domanda, la banca richiede anche il modello SR41, che non è previsto nella convenzione Governo-Abi e come spiegato, rappresenta uno degli ultimi tasselli utili a mettere l’Inps nella condizione di effettuare il pagamento.

NOTA BENE

Per completezza di informazione, occorre fare presente che la possibilità di rigetto dell’ammortizzatore sociale rappresenta un caso remoto, pertanto, la sottoscrizione della responsabilità solidale difficilmente verrà attuata a recupero da parte delle banche.

E’ anche necessario considerare che questo anticipo può colmare la lungaggine burocratica dovuta all’articolata procedura e offrire respiro ai lavoratori che attendono il pagamento di quanto gli spetta.

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