Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale con l’art. 54–bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”:
- uno per le famiglie, il Libretto di famiglia;
- e uno per le aziende, il Contratto di prestazione occasionale (d’ora in poi chiamati “PrestO”).
UTILIZZATORI DI PRESTO | |
Libretto famiglia | Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. |
Contratto di prestazione occasionale | Altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata nonché le pubbliche amministrazioni. |
L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, ha introdotto una serie di limiti, divieti e obblighi in relazione all’utilizzo delle prestazioni occasionali, dove l’inosservanza farà scattare determinate sanzioni che si differenziano in base alla violazione commessa.
Venendo al primo dei tre aspetti, la nuova formulazione prevede di NON superare i seguenti limiti economici, per ciascun anno civile, pari a:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti).
In ogni caso vietato il ricorso a prestazione occasionale:
- con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.
Con riferimento invece al Contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto ulteriori divieti di utilizzo che ne impediscono la stipula nei seguenti casi:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività̀ lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
L’utilizzatore è tenuto a comunicare all’INPS la prestazione occasionale. L’adempimento si differenzia a seconda che si tratti del Libretto famiglia o del Contratto di prestazione occasionale. Di seguito, si fornisce una tabella di sintesi degli adempimenti da effettuare.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE | |
Contratto di prestazione occasionale | Libretto famiglia |
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
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Non è prevista alcuna comunicazione preventiva come invece è stato stabilito per il Contratto di prestazione occasionale. Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
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