L’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente, ha posto in essere una serie di iniziative volte a promuovere la tax compliance ovvero l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti degli obblighi tributari.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate sta inviando (tramite PEC o posta ordinaria) circa 300.000 lettere ad altrettanti contribuenti con cui li ha informati sulle anomalie relative, ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 (Modello Unico/2014 o Modello 730/2014).
Nell’apposita sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, al quale possono accedere direttamente i contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario delegato, il destinatario della comunicazione può trovare la lettera già ricevuta e consultare un prospetto informativo in cui è presente il dettaglio delle anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi (tax compliance).
I destinatari delle lettere in commento sono quei contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 (Modello Unico PF 2014 o Modello 730/2014) in merito alla tax compliance 2013.
Contribuenti che, con riguardo al periodo d’imposta 2013, risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) una delle seguenti tipologie di reddito:
- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”);
- redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali;
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali;
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi);
- redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive;
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale.
Chi ha ricevuto la lettera deve, dunque, (se non ancora fatto) attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino successivamente, il motivo dell’emissione di un avviso di accertamento. In particolare, il contribuente può:
- fornire i necessari chiarimenti ed inviare l’opportuna documentazione a propria discolpa;
- oppure mettersi in regola (ravvedimento operoso) qualora si ritengano fondate le pretese dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò bisogna farlo entro il 31/12/2017 (che slitta al 02/01/2018 poiché il 31/12 è domenica ed il 1° gennaio è festivo).
Nella guida predisposta sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate si legge che il versamento delle somme dovute NON può essere rateizzato.
Il ns Studio è disponibile, previo appuntamento, nel fornire professionale consulenza fiscale in merito a quanto è oggetto del presente articolo.