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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7/2015 il nuovo modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro predisposto dal decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto definisce:
- i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard
- le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Pertanto dal 12 marzo 2016, per effetto dell’art. 26 - comma 8 - del Decreto Leg.vo n. 151/2015, entrerà in vigore la nuova procedura telematica, per la convalida di dimissioni e non sarà più possibile quindi attuare dimissioni “forzate” perché il documento ha un codice identificativo e una data di trasmissione, che impediscono pratiche come quella delle dimissioni in bianco.
Per poter comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale, il lavoratore ha due possibilità:
se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
- richiedere il codice PIN I.N.P.S. accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in passato);
- registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo l’accesso al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato);
con l’assistenza di un soggetto abilitato, deve:
- accedere al sito del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it form on-line per la trasmissione della comunicazione;
- andare alla pagine dedicata e aprire il form on-line per l’immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca;
- inviare il modello.
Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso:
- al datore di lavoro;
- alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.
Per quanto riguarda le sanzioni, queste vanno da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro che alterano i moduli di dimissioni (articolo 26, comma 5). L’accertamento è di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro.
Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi di cui all’articolo 2113, IV comma del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione.
Nota bene Le dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro.