Dal 01.01.2020 le spese sanitarie saranno detraibili solo in determinati casi qui di seguito elencati.
VI E’ OBBLIGO DEL METODO TRACCIABILE (bancomat, carte, assegni o bonifici) per
- prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale,
- prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc.. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
- prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute per le loro prestazioni dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, bonifico bancario o postale, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Se il documento di spesa riporta – a cura dell’emittente – la dicitura «pagamento tracciato» o similare, non serve altro.
IL CONTANTE E’ AMMESSO solo per le seguenti spese sanitarie:
- spese relative a farmaci – anche veterinari – e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Senza la tracciabilità del pagamento non è possibile fruire della detrazione fiscale nel modello Redditi PF o nel modello 730.