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Novita’ anno 2020 - DETRAIBILITA’ SPESE SANITARIE

Autore: Ilaria

Dal 01.01.2020 le spese sanitarie saranno detraibili solo in determinati casi qui di seguito elencati.

VI E’ OBBLIGO DEL METODO TRACCIABILE (bancomat, carte, assegni o bonifici) per

  •  prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale,
  •  prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc.. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
  •  prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute per le loro prestazioni dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, bonifico bancario o postale, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Se il documento di spesa riporta – a cura dell’emittente – la dicitura «pagamento tracciato» o similare, non serve altro.

IL CONTANTE E’ AMMESSO solo per le seguenti spese sanitarie:

  • spese relative a farmaci – anche veterinari – e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Senza la tracciabilità del pagamento non è possibile fruire della detrazione fiscale nel modello Redditi PF o nel modello 730.

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